ART 5 DLGS 117/2017 - LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Gli Enti  del  Terzo  settore,  diversi  dalle  imprese  sociali incluse  le  cooperative  sociali,  esercitano  in  via  esclusiva o principale  una  o  piu'  attivita'  di  interesse  generale  per  il perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,   di   finalita'   civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.  Si  considerano  di  interesse generale, se svolte in conformita'  alle  norme  particolari  che  ne disciplinano l'esercizio, le attivita' aventi ad oggetto: 

   a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1

e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di  cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22  giugno  2016,  n.  112,  e  successive modificazioni; 

   b) interventi e prestazioni sanitarie; 

  c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio  2001,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  129  del  6  giugno   2001,   e   successive modificazioni; 

   d) educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche'

le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 

   e) interventi  e  servizi  finalizzati  alla salvaguardia  e  al miglioramento  delle  condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzazione accorta  e  razionale  delle   risorse   naturali,   con   esclusione

dell'attivita', esercitata abitualmente, di  raccolta  e  riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi  ((,  nonche'  alla  tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della  legge  14 agosto 1991, n. 281;)); 

  f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

    g) formazione universitaria e post-universitaria; 

    h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

    i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo; 

    j) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e successive modificazioni; 

    k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

   l) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo  e  al  contrasto   della   poverta' educativa; 

    m) servizi strumentali ad enti del Terzo  settore  resi  da  enti composti in misura non inferiore al settanta per cento  da  enti  del Terzo settore; 

    n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 

   o) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di  rappresentanza,  di  concessione  in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale  con  un  produttore  operante   in   un'area  economica svantaggiata, situata, di norma, in un  Paese  in  via  di  sviluppo, sulla base di un accordo di lunga  durata  finalizzato  a  promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di  un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e  l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori  di  condurre  un'esistenza  libera  e  dignitosa,  e   di rispettare  i  diritti  sindacali,  nonche'  di  impegnarsi  per   il contrasto del lavoro infantile; 

   p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della disciplina in materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

   q) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle infrastrutture  del  22  aprile  2008,  e  successive  modificazioni, nonche' ogni altra attivita'  di carattere  residenziale  temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,  formativi o lavorativi; 

    r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

    s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della  legge  18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

    t) organizzazione   e   gestione    di    attivita'    sportive dilettantistiche; 

   u)  beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni  o  servizi  a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; 

   v) promozione della cultura della legalita',  della  pace  tra  i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

   w) promozione e tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali  e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e  degli  utenti  delle attivita'  di  interesse  generale  di  cui  al  presente  articolo, promozione delle  pari  opportunita'  e  delle  iniziative  di  aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo  27  della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di  acquisto  solidale  di  cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

    x) cura di procedure di adozione internazionale  ai  sensi  della legge 4 maggio 1983, n. 184; 

    y) protezione civile ai sensi della legge 24  febbraio  1992,  n. 225, e successive modificazioni; 

    z) riqualificazione di  beni  pubblici  inutilizzati  o  di  beni confiscati alla criminalita' organizzata. 

Tenuto  conto  delle  finalita'  civiche,  solidaristiche  e  di utilita' sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonche' delle finalita' e  dei  principi  di  cui  agli articoli 1 e 2 del  presente  Codice,  l'elenco  delle  attivita'  di interesse generale di cui al  comma  1  puo'  essere  aggiornato  con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  da  adottarsi  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400 su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  Unificata,  acquisito   il   parere  delle Commissioni parlamentari competenti, che si  esprimono  entro  trenta giorni dalla data  di  trasmissione  del  decreto,  decorsi  i  quali quest'ultimo puo' essere comunque adottato. 

 

 

 

 

 

 

 

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